Green pass: ultime su scuola e università, agriturismi e alberghi

Green pass: ultime su scuola e università, agriturismi e alberghi
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Decreto legge: misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre.

Scuola e Università

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti.

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
  • è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.

Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Trasporti

Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Cts, non possono vaccinarsi.

Eventi sportivi

Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

San Marino

Per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali.

 

Il Governo risponde a Confindustria Alberghi

Il Governo chiarisce un punto che preoccupava non poco gli albergatori: i clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il green pass.

<<Molto importante il chiarimento che arriva oggi dalla cabina di regia del Governo in merito alla ristorazione per gli alloggiati – commentano dalla Segreteria dell’Unione Provinciale Albergatori Savona>>.

Regole per agriturismi e altre attività: come si verifica la certificazione

Il certificato servirà per l’accesso a diverse attività tra cui l’ingresso in bar, ristoranti e, quindi agriturismi, piscine, palestre e centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso, oltre a sagre, centri culturali, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, sale gioco e concorsi pubblici.

Le multe per i trasgressori sono salate, vanno da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. Con sconto del 30% se si paga entro 5 giorni. E in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Agriturismi con ospitalità

Non è richiesto il green pass e il cliente che soggiorna che può fare colazione, pranzo e cena anche al chiuso (devono essere mantenute le distanze, mascherina quando ci si alza dal tavolo e igienizzarsi frequentemente le mani).

Clienti stranieri: fino a quando non cambieranno i colori delle regioni, lo spostamento tra regioni è libero anche per gli stranieri ma avranno bisogno del green pass per andare nei musei, cinema, ristoranti al chiuso… L’ingresso in Italia dipende dal paese di provenienza quindi ogni cliente dovrà verificare le regole che permettono il suo ingresso. Non sono gli agriturismi a doverlo verificare!

Agriturismi con ristorazione

Il green pass è richiesto solo se la ristorazione viene effettuata al chiuso. Se all’aperto, non serve la certificazione.

Chi verifica? Sono i titolari della struttura a dover verificare se il cliente è in possesso del green pass e che questo sia valido. Per fare questo, è sufficiente scaricare sul cellulare l’App “VerificaC19”. Basta inquadrare il Qr code sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Come sapere che il Qr code appartiene veramente alla persona che l’ha mostrato? Chiedendo il documento di identità. Occorre avvisare i clienti, al momento della prenotazione, di presentarsi con Qr code aperto e documento alla mano per velocizzare i tempi.

 

G. D.