Piccole scuole e dimensionamento: il Tar frena la “dittatura dei numeri”

Buone notizie anche per l’Istituto Comprensivo del Sassello
Piccole scuole e dimensionamento – Una recente sentenza del Tar Sardegna stabilisce un principio fondamentale: per accorpare o salvare un istituto non basta la calcolatrice. I parametri sugli alunni sono solo orientativi, e le amministrazioni regionali ora hanno la responsabilità politica di tutelare i presidi scolastici sui territori marginali. Ogni anno, con l’avvicinarsi della programmazione scolastica, centinaia di piccole scuole italiane si ritrovano a vivere con il fiato sospeso. Istituti di montagna, scuole delle aree interne o delle isole minori che vivono costantemente “sul filo di lana”, sperando di raggiungere quel numero minimo di iscritti necessario per evitare la scure dell’accorpamento o della chiusura. Per anni, la giustificazione politica ai tagli è stata spesso un rassegnato scaricabarile: «I numeri imposti dalla normativa nazionale non ci lasciano scelta». Ma una recente pronuncia della giustizia amministrativa ribalta questa narrazione, togliendo l’alibi del “taglio matematico” e restituendo il potere — e dunque la piena responsabilità — alle Regioni.
La sentenza n. 01045/2026 del Tar Sardegna, pubblicata lo scorso 17 luglio, interviene in modo chiarissimo sul tema del dimensionamento scolastico. Il principio affermato dai giudici amministrativi è che la riorganizzazione della rete scolastica non può risolversi in un mero esercizio di ragioneria. Il concetto di “istituzione sottodimensionata”, chiarisce il Tribunale, non ha un valore esclusivamente aritmetico. Le soglie numeriche dettate dalla normativa statale e dalle linee guida non sono dogmi inscalfibili, ma strumenti di orientamento. L’amministrazione non deve limitarsi ad applicare un algoritmo, ma è tenuta a operare una valutazione complessiva che tenga conto di una pluralità di fattori cruciali: le caratteristiche geografiche, la logistica, la continuità organizzativa, la distribuzione dei plessi e la sostenibilità della rete nel medio periodo.
Cosa significa questo per le piccole scuole che lottano contro lo spopolamento? Significa che la giurisprudenza riconosce formalmente che una scuola non è solo un “erogatore di servizio” misurabile in base all’utenza, ma un presidio territoriale. Se i numeri sono solo orientativi, una Regione può legittimamente decidere di mantenere in vita un’autonomia scolastica che non raggiunge la soglia minima di alunni, compensando quel “debito numerico” all’interno del contingente complessivo regionale. Può farlo valorizzando le peculiarità geografiche di quel territorio, le difficoltà di trasporto che gli studenti dovrebbero affrontare in caso di accorpamento altrove, o il rischio di desertificazione sociale che la chiusura del plesso porterebbe con sé.
Il corollario di questa sentenza è forse l’aspetto più politicamente rilevante: le Regioni sono state responsabilizzate. Il Tar ha ribadito che il dimensionamento è un’attività di programmazione caratterizzata da ampia discrezionalità tecnico-organizzativa. La Regione ha il potere di ascoltare gli enti locali — in una fase partecipativa che, seppur non vincolante, è necessaria — e, soprattutto, ha il potere decisionale finale. Non potendosi più nascondere dietro lo scudo del “vincolo di legge sui numeri”, le giunte regionali sono chiamate a fare scelte politiche chiare: decidere se e come utilizzare la propria discrezionalità per salvare le piccole scuole. La sentenza del Tar Sardegna traccia un solco importante. Salvare una piccola scuola, oggi, non è un illecito amministrativo o una forzatura contro le regole statali: è una scelta di pianificazione territoriale pienamente legittima.
Daniele Buschiazzo

































