Cinque anni di squalifica per il dirigente che ha picchiato l’arbitro 18enne

Cinque anni di squalifica per il dirigente che ha picchiato l’arbitro 18enne
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Un fattaccio avvenuto durante una partita di calcio tra giovani sotto i 14 anni

Genova – La violenta condotta, durante la partita del campionato di calcio Under 14 Genova tra Nuova Oregina e Anpi Casassa, nei confronti dell’arbitro 18enne, da parte del dirigente della Nuova Oregina gli è costata la pesante squalifica di cinque anni, pertanto fino al 2 marzo 2028 non potrà ricoprire alcun incarico, ed è probabile che rischi la radiazione a vita.

Decisione mite del Giudice Sportivo di Genova verso la società, ammenda di 150 euro, attenuata dalla comunicazione di scuse e dai provvedimenti già presi nei confronti del dirigente. Inoltre la Nuova Oregina srl è stata sanzionata per altri 50 euro per aver inserito il dirigente in distinta quale viceallenatore mentre non risulta essere in possesso del relativo patentino.

<<Dal referto arbitrale – inizia la sentenza del Giudice Sportivo – si evince che il viceallenatore della Società Nuova Oregina srl, espulso per doppia ammonizione durante l’incontro, al termine del medesimo ha dapprima insultato e minacciato il direttore di gara, e successivamente, in stato definito “evidentemente alterato”, lo ha aggredito facendogli colpire con la testa il muro, sferrandogli numerosi pugni (almeno cinque) al volto e alla testa, stringendolo e graffiandolo con la mano sul volto, e desistendo da tale aggressione soltanto in quanto bloccato e allontanato a forza da altre persone presenti.

Successivamente all’aggressione – prosegue il Giudice – è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, e il direttore di gara si è dovuto recare, in quanto molto dolorante, in una struttura ospedaliera, ove le lesioni personali da lui subite sono state refertate in giorni 25 di prognosi salve complicazioni.

La società ha trasmesso una comunicazione di formali scuse, dichiarando di aver assunto autonomi provvedimenti nei confronti del responsabile: comportamento che viene valutato come circostanza attenuante ex art. 13 Cgs al fine della parametrazione della sanzione addebitabile alla società stessa.

Per quanto riguarda l’aggressione, tale comportamento è sanzionato specificamente dall’art. 35, quarto comma, Cgs che prevede la sanzione minima della squalifica per due anni; nella fattispecie, considerata la particolare gravità della condotta violenta, la discrepanza di età tra aggressore e aggredito e l’entità delle lesioni subite dall’aggredito da quest’ultimo, si ritiene di applicare la sanzione nella misura massima prevista dall’ordinamento di cinque anni, con proposta di preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della Figc ai sensi dell’art 9 Cgs, per questo motivo delibera l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • viceallenatore squalifica fino al 2 marzo 2028, con preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della Figc.
  • Società Nuova Oregina srl ammenda di 150 euro a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento violento del proprio tesserato, nonché per i comportamenti contestualmente ingiuriosi e minacciosi assunti dai propri sostenitori nei confronti del direttore di gara; sanzione contenuta in virtù della comunicazione di scuse pervenuta e dei provvedimenti assunti – conclude la sentenza del Giudice Sportivo ->>.

 

G. D.