Il Garante indaga 9 società di serie A

Il Garante indaga 9 società di serie A
Spread the love

Si tratta dei mancati rimborsi dei biglietti in caso di chiusura dello stadio, o parte di esso, e partite rinviate. Avviati procedimenti istruttori nei confronti di Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma, Udinese per clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite. Soddisfatti Codacons e Unione Consumatori

<<L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – afferma l’AGCM in un comunicato – ha avviato nove procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di calcio di serie A Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A.

Quanto alle società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e Parma Calcio 1913 S.r.l., destinatarie di medesimo invito delle prime, avendo riscontrato come esse abbiano effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà ivi rilevati nelle rispettive lettere di moral suasion, l’Autorità ha viceversa archiviato i procedimenti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), del Regolamento.

Al punto va precisato che lo scopo dei procedimenti di avvio è valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita.

Si tratta, in particolare, di quelle clausole che non riconoscerebbero il diritto dei consumatori:

  • ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso;
  • ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima;
  • a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società.

Tali clausole potrebbero risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1, 33, comma 2, lett. b) e t), 34, comma 1, nonché 35, comma 1, del Codice del Consumo poiché, escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio, parrebbero suscettibili di introdurre un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali.

L’attività in corso fa seguito al mancato accoglimento dell’invito rivolto dall’Autorità alle suddette società in data 8 maggio 2019, tramite una comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Regolamento sulle procedure istruttorie (moral suasion), con la quale era stato richiesto di adottare iniziative dirette a rimuovere le evidenze appena richiamate>>.

 

Codacons: bene Antitrust

<<Siamo lieti di apprendere che finalmente l’autorità ha deciso di vederci chiaro sulle clausole inserite nei contratti per abbonamenti e biglietti delle partite, che spesso nascondono condizioni a svantaggio degli utenti – afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi -. Se saranno confermati gli illeciti contestati dall’Antitrust e quindi il diritto negato al rimborso delle partite, ci troveremmo di fronte ad un danno per milioni di euro per i tifosi, considerato il gigantesco business generato dal calcio in Italia.

Una situazione che, se accertata, aprirebbe le porte ad una class action del Codacons – conclude Rienzi – contro le società sportive che saranno ritenute responsabili di illeciti a danno degli utenti, class action alla quale potranno aderire migliaia di tifosi italiani>>.

 

Unione Nazionale Consumatori: Bene, ottima notizia

<<Era ora! E’ inaccettabile che i tifosi non vengano rimborsati in caso di chiusura dello stadio o se una partita viene rinviata – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori -. E’ una cosa che succede per ogni tipo di spettacolo ed evento, non ci capisce perché non avvenga anche nel calcio. E’ un diritto sacrosanto del consumatore pagare solo a condizione di poter assistere all’evento>>.

 

G. D.