Multedo, un Kiwi causa 0-3 a tavolino, partita a porte chiuse e 250 euro

Multedo, un Kiwi causa 0-3 a tavolino, partita a porte chiuse e 250 euro
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L’arbitro dopo aver ammonito l’allenatore è stato colpito dal frutto ad una gamba, la squadra peraltro stava vincendo 1 a 0

Genova – Dopo la partita di calcio di Prima Categoria genovese tra Bargagli San Siro e Multedo 1930 del 30 novembre, il Giudice Sportivo Regionale infliggeva alla Società Multedo 1930 la sconfitta per 3-0, oltre all’obbligo di una gara a porte chiuse e l’ammenda di 100 euro.

Ma cosa era accaduto per subire una tale punizione? Come da referto dell’arbitro, al “9′ minuto del secondo tempo, in seguito all’ammonizione dell’allenatore della società Multedo 1930 di Genova, i sostenitori di detta società, identificati mediante i colori sociali dagli abiti indossati che chiaramente riconducevano al sodalizio, scagliavano un kiwi acerbo dal peso di 100 grammi contro di lui, colpendolo all’altezza del polpaccio”.

“L’impatto di tale corpo contundente – proseguiva il referto arbitrale – causava al direttore di gara un forte e ripetuto dolore nella zona del gastrocnemio, ed era impossibilitato nella prosecuzione della direzione della gara in quanto le condizioni fisiche non gli consentivano di continuare a dirigere l’incontro, a causa del lancinante dolore”.

Quindi l’arbitro dopo aver sospeso definitivamente la gara, dandone comunicazione ai due capitani, con il risultato sull’1 a 0 per il Multedo stesso, si recava presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova – U.O. Ortopedia e Traumatologia d’urgenza, dove gli veniva riscontrata una contusione del ginocchio sinistro, con minimo edema e con l’emissione di una prognosi di tre giorni salvo complicazioni.

Il Multedo ricorreva alla sentenza del Giudice Sportivo Regionale presso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da tre avvocati, che oggi respinge il ricorso ritenendolo infondato e ordina l’incameramento della tassa di reclamo (generalmente di 150 euro n.d.r.).

“Come è noto – scrivono i tre giudici della seconda sentenza – i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Di conseguenza, non può sussistere alcun dubbio in merito alla circostanza per cui l’arbitro abbia sospeso definitivamente la gara a seguito del colpo patito, le cui conseguenze lesive gli hanno impedito di proseguire regolarmente nella direzione di gara.

Non c’è, altresì, alcun dubbio in merito alla circostanza che il frutto lanciato dagli spalti provenisse dai sostenitori della società reclamante, essendo stati precisamente individuati come tali in referto. Da ultimo, è pacifico che tale lancio ed il relativo colpo abbiano determinato lesioni personali in capo all’arbitro, così come accertato da pubblica struttura ospedaliera.

Per converso, quanto dedotto dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro, neppure nell’audizione disposta da questa Corte, atteso che non è emerso alcun elemento idoneo anche solo a poter dubitare della consistenza di quanto menzionato nel referto arbitrale. Il reclamo – concludono i giudici -, pertanto, deve essere integralmente rigettato”.

Nel calcio dilettantistico l’arbitro è sovrano, manco vengono accettati eventuali video amatoriali, così come va condannato il gesto di quel tifoso amante del kiwi, ma una tale sentenza appare veramente sproporzionata considerando le fatiche economiche che queste squadre debbono sostenere, specie in questo lungo periodo di pandemia.

 

G. D.